
A seguito della pubblicazione della Legge 7/2022, dell’8 aprile, sui Rifiuti e sui Suoli Contaminati per un’economia circolare, nasce una nuova Tassa che registrerà l’utilizzo di contenitori di plastica non riutilizzabili ed entrerà in vigore da gennaio 2023.
La legge incorpora nell’rdinamento giuridico spagnolo le direttive 2018/851/UE, che modificano la direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e la direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Lo scopo di questa nuova tassa è incoraggiare il reciclo e la circolarità dei rifiuti di plastica, nonché ridurre al minimo il consumo di plastica monouso. La tassazione ambientale è destinata a rimanere e, data l’attuale tendenza alla dipendenza dagli imballaggi in plastica, avrà un impatto notevole, soprattutto nell’industria alimentare.
Sebbene non siano ancora avvenute l’approvazione e la pubblicazione del regolamento fiscale e dell’ordinanza ministeriale che deve determinare, tra le altre questioni, i modelli da presentare, gli obblighi di registrazione contabile o le condizioni per l’applicazione delle esenzioni contenute nella legge, l’Agenzia delle Entrate ha già annunciato le principali linee guida fiscali.
Qual è il campo di applicazione della tassa che inciderá sull’uso di imballaggi in plastica non riutilizzabili e il suo fatto generatore dell’imposta?
Bisogna prendere in considerazione che si tratta di un’imposta speciale di fabbricazione riscossa sulla fabbricazione, l’importazione o l’acquisto intracomunitario di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, e quest’ultimo ricade sull’uso di imballaggi non riutilizzabili contenenti plastica, siano essi vuoti o contenenti prodotti.
Il concetto stesso di imballaggio ai fini fiscali è molto ampio, includendo quelli utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, distribuire e presentare merci a cui si aggiunge l’imballaggio stesso, il confezionamento, nonché semilavorati destinati ad ottenere l’imballaggio sopra definito (preforme, fogli termoplastici… ecc).
Per quanto riguarda la condizione di non riutilizzabile, si deve tener conto del fatto che è progettato per essere commercializzato per uso singolo, sebbene possa essere dato ad altri usi alternativi (ad esempio, bottiglie d’acqua confezionate).
A titolo esemplificativo, sarebbero soggette ad imposta le seguenti operazioni:
- L’acquisto intracomunitario o l’importazione di bevande confezionate in bottiglie di plastica
- L’acquisto intracomunitario o l’importazione di macchinari imballati in plastica, in relazione
La fabbricazione di imballaggi esclusivamente a partire da prodotti semilavorati non sarebbe soggetta all’imposta, ad esempio la fabbricazione di sacchetti di plastica a partire da fogli non sarebbe soggetta all’imposta, mentre la fabbricazione, l’acquisto intracomunitario o l’importazione delle suddette pellicole sarebbero soggette all’imposta.
Allo stesso modo, la legge prevede alcuni casi di non assoggettamento come la fabbricazione di prodotti difettosi che vengono distrutti, la fabbricazione per la vendita al di fuori della Spagna (Penisola, Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla), la fabbricazione o l’acquisizione di coloranti, vernici, lacche e adesivi e prodotti non progettati per essere consegnati come merci.
Infine, sono regolamentate le operazioni esenti che si riassumono nella non applicazione dell’imposta per gli imballaggi destinati ad uso sanitario, i rotoli di plastica per l’insilato da foraggi, l’acquisto di contenitori da vendere al di fuori della Spagna o per la distruzione e l’acquisto intracomunitario o l’importazione di prodotti soggetti all’imposta quando non superano i 5 kg al mese.
A che punto matura la nuova imposta?
Per sapere quando si intende compiuto il fatto imponibile e, con esso, la nascita dell’obbligazione tributaria, dovranno essere prese in considerazione diverse casistiche:
- Nella fabbricazione: si verificherà al momento della prima consegna o messa a disposizione a favore dell’acquirente, o quando nella fabbricazione vi è un pagamento anticipato parziale o totale del prezzo di una prima consegna o messa a disposizione e quando sorgono differenze negative nelle scorte prodotte.
- Negli acquisti intracomunitari: avverrà il 15 del mese successivo a quello in cui inizia la spedizione o il trasporto dei prodotti, a meno che non venga preventivamente emessa fattura, nel qual caso il momento di maturazione sarà quello del giorno di spedizione.
- Sulle importazioni: si verificherà nel momento in cui si maturino i dazi all’importazione, conformemente alla normativa doganale.
Come sarà calcolata la nuova base imponibile?
La base imponibile è calcolata sulla base della quantità di plastica non riciclata, espressa in chilogrammi, contenuta nei prodotti soggetti all’imposta. A questa base si applica l’aliquota d’imposta di 0,45 EUR per chilogrammo.
Chi deve sostenere l’imposta?
L’accisa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili è concepita come un’imposta monofase, vale a dire che viene sostenuta una sola volta nell’intera catena di trasmissione.
Il soggetto passivo è
- Nei casi di fabbricazione: il produttore, che deve trasferire l’imposta al suo cliente nella prima consegna del prodotto.
- In caso di acquisto intracomunitario o di importazione: l’acquirente, che deve sopportare e pagare l’imposta e non deve trasferirla ai suoi clienti.
Il produttore sarà obbligato a iscrivere in fattura i chili di plastica consegnati e la relativa imposta, mentre chi ha acquistato prodotti soggetti all’imposta potrà chiedere al proprio fornitore di specificare in fattura i chili di plastica non riciclata inclusi nel prodotto, nonché l’imposta pagata per tali prodotti.
Norme comuni in materia di gestione delle imposte
Il periodo di liquidazione sarà mensile o trimestrale a seconda del periodo di liquidazione dei contribuenti nell’IVA. Per quanto riguarda l’importazione, l’imposta è determinata secondo le modalità previste dalla normativa doganale.
I fabbricanti e gli acquirenti intracomunitari devono registrarsi in un censimento degli obbligati a questa tassa, assegnando un codice per ciascuno degli impianti in cui questi prodotti sono fabbricati o acquistati.
I fabbricanti devono tenere la contabilità attraverso un sistema contabile a supporto informatico, attraverso la sede elettronica dell’AEAT con la fornitura elettronica delle scritture contabili dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e, se del caso, delle materie prime necessarie per ottenerli.
Allo stesso modo, coloro che effettuano acquisti intracomunitari terranno un registro di magazzino, da presentare all’ufficio di gestione fiscale.